Per i lavori di manutenzione ordinariaè sufficiente che, l’avente diritto, presenti una Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.), su apposita modulistica predisposta da Comune. Per quelli di manutenzione straordinaria, che però non prevedano interventi sulle strutture, è invece richiesta la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata(C.I.L.A.).Sarà quindi necessario l’intervento di un tecnico abilitato che asseveri, appunto, mediante un’apposita relazione, che l’intervento è conforme a tutte le normative vigenti in materia e alleghi gli elaborati di progetto che lo descrivano. Nel caso in cui l’intervento di manutenzione straordinaria non sia tra quelli per i quali è sufficiente una Cila, bisognerà invece presentare unaSegnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). La Scia è richiesta anche per interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Tale procedura è stata introdotta di fatto in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ma, quest’ultima, continua in realtà ad esistere, in virtù dell’autonomia legislativa di Regioni e Comuni, che prevedono procedure diverse. Per questo motivo, molte amministrazioni comunali richiedono ancora la Diaper interventi come il cambio di destinazione d’uso o la demolizione e ricostruzione, con sagoma e volume diverse dall’esistente.In alcuni casi è richiesta anche per interventi di ampliamento o sopraelevazione (quindi, di fatto nuove costruzioni), se disciplinati da piani urbanistici attuativi o in attuazione del Piano Casa. Il Permesso di Costruire, infine, va richiesto per interventi edilizi “pesanti”, come nuove costruzioni o ristrutturazione urbanistica.
Dia, Scia, Cil, Cila e Permesso di Costruire: le differenze