DLGS 66/2017

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Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)
Pietro Chierichetti
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DLGS 66/2017
  1. Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita'
    1. L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)
      1. e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe
      2. I genitori o chi ne esercita la responsabilita' trasmettono la certificazione di disabilita' all'unita' di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.
        1. PROGETTO INDIVIDUALE: ENTE LOCALE
          1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalita' per l'utilizzo coordinato delle risorse,
          2. INVALSI: La valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica
            1. Le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto
              1. e' redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF)
                1. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare
                  1. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare
                    1. a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; c) e' redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilita', nonche' con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione
                  2. Presso ogni 10 Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)
                    1. Per ciascuno degli ambiti territoriali e' istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT e' composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.
                      1. l GIT e' integrato: a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilita' nel campo dell'inclusione scolastica; b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
                      2. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).
                        1. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico
                        2. il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno
                          1. corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica
                            1. 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocini
                            2. Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
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