Codice Civile - Libro Primo - Delle persone e della famiglia
Slides in this set (10)
-
- La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
- I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all' evento della nascita.
-
Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire
- La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
- Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un' età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all' esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
-
Art. 3. Capacità in materia di lavoro
- Articolo abrogato dalla Legge 8 marzo 1975, n. 39
-
- Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un' altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
-
Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo
- Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all' ordine pubblico o al buon costume.
-
- Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
- Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
- Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
-
Art. 7. Tutela del diritto al nome
- La persona, alla quale si contesti il diritto all' uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall' uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
- L' autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
-
Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari
- Nel caso previsto dall' articolo precedente, l' azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d' essere protette.
-
Art. 9. Tutela dello pseudonimo
- Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l' importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell' articolo 7.
-
Art. 10. Abuso dell' immagine altrui
- Qualora l' immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l' esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l' autorità giudiziaria, su richiesta dell' interessato, può disporre che cessi l' abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Information
- Description
- Titolo I - Delle persone fisiche
- Created by
- Maria Garifalaki
- Views
- 59
- Tags
- Rating